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Articolo 1
E' costituita fra i produttori del formaggio "Toma di Lanzo" della provincia di Torino ela Comunità MontanaValli di Lanzo, Ceronda e Casternone l'Associazione denominata "ASSOCIAZIONE PRODUTTORI TOMA DI LANZO DELLA PROVINCIA DI TORINO", con sede pressola Comunità MontanaValli di Lanzo, Ceronda e Casternone in frazione Fè 2, Ceres (TO).
Articolo 2
La durata dell'Associazione è illimitata. Potrà tuttavia essere sciolta con deliberazione dell'Assemblea degli associati.
Articolo 3
L'Associazione, senza fine di lucro, in quanto operante nell'esclusivo interesse degli associati, è essenzialmente finalizzata alla valorizzazione, promozione e tutela della tipicità e originalità della Toma di Lanzo, formaggio riconosciuto dalla Regione Piemonte con D.G. n. 89-
Nell'ambito di questa finalità generale l'Associazione si propone di perseguire i seguenti obiettivi:
1) impegnare gli associati a riconoscere e adeguarsi al disciplinare di produzione del formaggio "Toma di Lanzo" redatto ed approvato dalla Comunità Montana Valli di Lanzo, Ceronda e Casternone con deliberazione di Giunta n. 88/12 del 06/06/2012.
2) far sì che gli associati si impegnino a rispettare ed applicare il regolamento applicativo d'uso per la gestione del marchio di tutela della Toma di Lanzo, così come deliberato dalla Comunità Montana Valli di Lanzo, Ceronda e Casternone con deliberazione di Giunta n. 105/09 del 29/07/2009.
3) impegnare gli Associati a seguire le più aggiornate metodologie di produzione e promozione del prodotto concordate tra i produttori e specificate nel disciplinare di produzione;
4) favorire la trasparenza dei rapporti commerciali tra produttore e consumatore e la valorizzazione del prodotto mediante iniziative promozionali, manifestazioni, nonché qualsiasi altra iniziativa commerciale, artistica e culturale finalizzate a diffondere la conoscenza del prodotto anche al di fuori del territorio di produzione;
5) aderire ad Associazioni o consorzi che perseguano fini analoghi e collaborare con Organi pubblici, Università, Istituti di sperimentazione per incoraggiare studi e ricerche, promovendo incontri e dibattiti di interesse specifico.
Per il raggiungimento dei fini istituzionali l'Associazione:
a) determina ed applica norme comuni ed effettua il controllo sul rispetto del disciplinare di produzione da parte dei produttori e sul confezionamento del prodotto finito anche con l'aiuto di un organismo esterno;
b) promuove attività di promozione e tutela del prodotto attraverso la presentazione presso le autorità nazionali e comunitarie competenti di domande di certificazione IGP, DOP o SGT;
c) nel perseguimento delle finalità statutarie, rappresenta gli associati nei confronti della Pubblica Amministrazione e degli Enti Pubblici che esercitano la funzione di propria competenza nella zona di attività, nonché nei confronti di organismi, enti o associazioni private che perseguono scopi analoghi o affini a quelle dell'Associazione stessa;
d) stipula convenzioni e contratti necessari o comunque utili al perseguimento degli scopi societari, ivi compresi i contratti per la fornitura di materiali o servizi necessari a cure colturali ovvero alla conservazione, trasformazione, commercializzazione e confezionamento del prodotto nonché alla relativa promozione;
e) svolge compiti di assistenza diretta ai propri associati e inoltra richieste per finanziamenti, comunitari, nazionali, regionali, provinciali o locali attinenti l'attività e le finalità dell'Associazione stessa;
f) compie le operazioni mobiliari e immobiliari utili al miglior perseguimento dei fini statutari.
Articolo 4
L'Associazione Produttori della Toma di Lanzo adotta un marchio d'impresa che garantisca l'origine e la qualità, nonché la tradizionalità e genuinità del prodotto che gli associati commercializzeranno direttamente o con l'ausilio dell'Associazione stessa o di un altro Organismo.
Il marchio, registrato alla Camera di Commercio di Torino dalla Comunità Montana Valli di Lanzo, Ceronda e Casternone, che rimane di proprietà esclusiva dell'Ente e/o degli aventi causa, sarà ceduto in uso all'Associazione, la quale lo gestirà per 15 anni, rinnovabili a scadenza in assenza di comunicazione da parte dell'Ente e/o degli aventi causa. Per la gestione del marchio l'associazione si atterrà a quanto espressamente indicato nel Regolamento d'uso, adottato dalla Comunità Montana con deliberazione di Giunta N. 105/09 del 29/07/2009.
Il marchio è costituito dal logotipo così descritto:
su due livelli in carattere stampatello maiuscolo TOMA di LANZO in colore rosso, in cui la lettera "O" della parola TOMA è sagomata in modo da ricordare una forma di formaggio a cui è già stata tagliata una fetta e composta nella parte sinistra da una figura simile ad un quarto di luna di colore marrone chiaro, la lettera "M" nella sua parte sinistra è parzialmente mancante e sagomata da un arco di cerchio, e nella parte inferiore la lettera "A" della parola "LANZO" si protende verso il centro della "O". La preposizione semplice "di" è posta sotto la lettera "T" di TOMA ed è di carattere più piccolo. Le parole "di Lanzo" sono sottolineate da una linea mediamente spessa di colore marrone chiaro.
Il marchio sarà usato applicandolo come etichetta sugli involucri del prodotto, sugli imballaggi, sui manifesti, sui cartelloni pubblicitari, sui depliant, sulla carta da lettere, sulle buste, sulle fatture e in varie altre forme di pubblicità o come marchio a fuoco sul prodotto stesso.
Per poter usufruire del marchio, gli utilizzatori dovranno farne richiesta scritta al Consiglio Direttivo dell'Associazione, il quale deciderà insindacabilmente sulla concessione, in base al presente statuto e nel rispetto da parte del richiedente dei requisiti indicati nel disciplinare di produzione.
In merito alle disposizioni relative alla richiesta del marchio e alle modalità di conferimento, l'Associazione si atterrà a quanto disposto a suo tempo dalla Comunità Montana Valli di Lanzo, Ceronda e Casternone con deliberazione di Giunta N. 105/09 del 29/07/2009.
Tutti i compiti spettanti alla Comunità Montana passeranno interamente all'Associazione, la quale per il primo anno di vita si appoggerà al Servizio Agricoltura della Comunità Montana Valli di Lanzo, Ceronda e Casternone per la verifica dei requisiti degli associati che ne faranno richiesta e per i primi controlli nelle aziende.
Successivamente l'Associazione dovrà prevedere un organismo gestore autonomo per effettuare controlli sui produttori. L'organismo gestore potrà essere interno, scelto tra i soci non produttori, oppure un soggetto terzo all'associazione. Sostanzialmente dovrà essere verificata la rispondenza al disciplinare e la rispondenza tra le forme di Toma prodotte e le quote latte realmente disponibili per ogni singolo produttore.
L'Associazione detiene in assoluta esclusiva il marchio e ne tutela l'uso vigilando su ogni forma di abuso o azione che possa causare discredito al medesimo.
L'Associazione ha il diritto in qualsiasi momento, dimostrata l'infrazione alle norme d'uso di cui al disciplinare, di revocare immediatamente al trasgressore, l'uso del marchio ed applicare una sanzione proporzionata alla gravità della violazione, ma non inferiore a euro 500,00 (cinquecento/00).
Articolo 5
Possono essere soci dell'associazione i produttori, singoli o associati, di Toma di Lanzo che rispettino il disciplinare di produzione operanti nei Comuni di: Ala di Stura, Balangero, Balme, Cafasse, Cantoira, Ceres, Chialamberto, Coassolo Torinese, Corio, Fiano, Germagnano, Givoletto, Groscavallo,La Cassa, Lanzo Torinese, Lemie, Mezzenile, Monastero di Lanzo, Pessinetto, Traves, Usseglio, Val della Torre, Vallo Torinese, Varisella, Viu', le cooperative, altri organismi associativi, le società private e gli enti pubblici e privati, le persone fisiche che pur non essendo produttori, condividano gli scopi associativi e contribuiscano a realizzarli. I soci saranno classificati come segue:
1) soci ordinari;
2) soci sostenitori (o straordinari).
In sede di assemblea ogni associato, ordinario o sostenitore, ha diritto a un voto.
Articolo 6
Sono soci ordinari le persone e le società o consorzi che possono documentare di essere produttori di Toma di Lanzo, operanti nei Comuni di cui all'articolo 5.
Articolo 7
Sono riconosciuti come soci sostenitori gli Enti Pubblici e privati, persone fisiche, Associazioni, Consorzi, Società private, Istituti, Enti di Diritto Pubblico e Privato con comprovata esperienza (professionale, di studio o di ricerca) nel settore agricolo, zootecnico, agroalimentare o nella tutela e valorizzazione dei prodotti locali e che con la loro partecipazione, possano contribuire in modo efficace al perseguimento delle finalità dell'Associazione.
Articolo 8
L'ammissione dei soci avviene previa domanda scritta degli interessati, corredata della documentazione attestante l'ammissibilità della richiesta in base a quanto stabilito dagli articoli 6 e7. L'accettazione delle domande per l'ammissione dei nuovi soci è deliberata dal Consiglio Direttivo, attenendosi a quanto stabilito nel presente Statuto.
Con l'entrata in vigore dell'ammissione il socio partecipa alla vita associativa in modo durevole e continuativo sino alla perdita della qualità di socio ai sensi dello statuto.
Articolo 9
I soci devono versare un contributo associativo annuale, uguale per ciascun socio e fissato in euro 50,00 (cinquanta/00) per il primo anno solare di esercizio dell’associazione. La quota associativa è intrasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte qualora gli eredi continuino l'attività svolta. Tale quota non è rivalutabile.
Articolo 10
La qualità di socio dà diritto:
a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
a partecipare alla vita associativa, e per gli associati maggiori d'età il diritto di voto anche in ordine all'approvazione e modifica delle norme dello Statuto, di eventuali regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione ed il diritto ad essere eletti alle cariche associative.
L'esercizio dei diritti sociali compete ai soli associati iscritti in regola con il pagamento delle quote associative.
Articolo 11
L'adesione all'Associazione comporta per gli associati i seguenti obblighi:
l'osservazione delle norme statutarie e regolamentari, nonché delle deliberazioni adottate dagli organi associativi;
l'astensione da ogni iniziativa e dal compimento di atti pregiudizievoli ai fini perseguiti dall'Associazione;
la non appartenenza o indiretta partecipazione ad organismi ed Enti i cui scopi sociali e le cui attività siano in concorrenza o in contrasto con quelli dell'Associazione.
Articolo 12
La qualifica di socio può venir meno per i seguenti motivi:
a) per recesso, da comunicarsi per iscritto al Consiglio Direttivo;
b) per decadenza e cioè la perdita di qualcuno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione;
c) per delibera di esclusione del Consiglio Direttivo per aver contravvenuto alle norme ed obblighi del presente statuto, del disciplinare di produzione e degli eventuali ulteriori regolamenti o deliberazioni legalmente adottate dagli organi dell'Associazione, per aver svolto o tentato di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione, per aver arrecato o tentato di arrecare danni gravi anche morali all'Associazione;
d) per causa di morte, salvo il caso in cui gli eredi continuino l'attività svolta dal de cuius.
Le deliberazioni prese in materia di recesso, decadenza ed esclusione debbono essere comunicate ai soci destinatari mediante lettera. I soci receduti od esclusi non hanno diritto al rimborso del contributo associativo versato.
Articolo 13
Sono organi dell'Associazione:
1) l'Assemblea degli Associati;
2) il Consiglio direttivo;
3) il Presidente;
4) il Collegio dei Revisori dei Conti, se tale organo sarà previsto con specifica delibera dell'Assemblea in seduta straordinaria.
Articolo 14
L'Assemblea degli Associati è costituita da tutti gli aderenti in regola con il versamento della quota sociale.
L'Assemblea viene convocata a mezzo lettera spedita almeno sette giorni prima della data fissata per la riunione, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della prima e della seconda convocazione e tramite SMS e/o posta elettronica inviati almeno due giorni prima della convocazione.
L'Assemblea ordinaria si riunisce almeno due volte l'anno, di cui una entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del rendiconto economico finanziario. L'Assemblea si riunisce inoltre quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal Collegio dei Revisori dei conti o da almeno un quinto degli associati.
L'Assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza dei soci e delibera validamente con la maggioranza dei presenti, in seconda convocazione è valida quando siano presenti almeno un terzo dei soci.
L'Assemblea, in seduta straordinaria delibera in prima convocazione con la presenza e con il voto favorevole della maggioranza dei soci e in seconda convocazione è valida quando siano presenti almeno un terzo dei soci.
Ogni socio ha diritto ad un voto.
Ogni Associato può farsi rappresentare in Assemblea da un proprio delegato (familiare, convivente, o socio dell'Associazione), con atto di delega scritto. Nessun delegato può disporre di più di una delega.
Articolo 15
All' Assemblea spettano i seguenti compiti:
in sede ordinaria
a) approvare il Rendiconto economico e finanziario annuale dell'Associazione che deve essere depositato in copia presso la sede sociale almeno 15 giorni prima di quello in cui è convocata l'assemblea per l'approvazione;
b) eleggere i membri del Consiglio direttivo, il Presidente, i Revisori dei conti, ed eventuali altre Cariche associative;
c) approvare e modificare gli eventuali regolamenti dell'Associazione;
d) approvare i programmi di attività annuali dell'Associazione e le direttive generali di azione dell'Associazione;
e) approvare l'adozione di iniziative straordinarie ed il loro finanziamento;
f) determinare le quote associative e le quote di ammissione dei nuovi associati, nonché la penale per i ritardati versamenti;
g) istituire sedi secondarie con finalità commerciali e promozionali in qualsiasi località;
h) deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo;
in sede straordinaria:
a) deliberare sulle proposte di modifica dello statuto;
b) deliberare sullo scioglimento dell'Associazione;
c) deliberare sul trasferimento della sede dell'Associazione;
d) deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo.
Articolo 16
Il Consiglio Direttivo è formato di un numero dispari da tre a nove membri nominati dall'Assemblea ordinaria. Il Consiglio Direttivo dura in carica un triennio.
Per il primo mandato all'interno del Consiglio Direttivo dovrà essere presente un rappresentante della Comunità Montana Valli di Lanzo, Ceronda e Casternone, nominato dalla stessa. Successivamente il membro sarà nominato dall'Assemblea dell'Unione dei Comuni o dall'Assemblea dei sindaci che ne fanno parte. Il rappresentante dovrà possedere specifiche capacità e competenze nel settore agricolo zootecnico del territorio di riferimento. Può essere individuato tra gli amministratori locali o tra i funzionari del settore, inquadrati nel contesto dei servizi in convenzione tra i comuni interessati, purché in possesso di comprovata esperienza nel settore agricolo-
Le sedute del Consiglio sono valide quando è presente la maggioranza dei Consiglieri. Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza semplice, in base al numero dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.
Le cariche associative vengono ricoperte a titolo gratuito, salvo i rimborsi previsti per le spese effettivamente sostenute e dovute per legge.
Articolo 17
Per il perseguimento delle finalità sociali, spettano al Consiglio direttivo i seguenti compiti:
1. decidere l'eventuale riparto di competenze specifiche al suo interno, nominando i rispettivi Consiglieri delegati;
2. nominare il Vice -
3. determinare l'eventuale gettone di presenza spettante ai Revisori dei Conti estranei all'Associazione, se esiste il Collegio dei Revisori dei Conti;
4. deliberare sul rimborso spese dovuto ai Consiglieri per le loro attività, se dovute per legge;
5. deliberare in merito alla scelta dell'Organismo gestore dei controlli nonché all'eventuale compensi dovuti, così come previsto dall'art. 4;
6. deliberare in merito all'ammissione, recesso, espulsione degli associati;
7. vigilare sul rispetto, da parte degli associati, delle norme statutarie, regolamentari e comunque impartire norme per la tutela della qualità dei prodotti dell'Associazione e della loro commercializzazione;
8. approvare i ruoli di riparto delle spese associative;
9. conferire eventuali incarichi professionali;
10. determinare le ammende eventualmente dovute dagli associati per contravvenzioni statutarie e regolamentarie;
11. autorizzare il Presidente a stare in giudizio per liti o vertenze;
12. autorizzare il Presidente a presentare domande di contributo rivolti a Enti (Stato, Regione Piemonte, Provincia di Torino, Comuni, ecc.) e/o Organismi vari, al fine di valorizzare e promuovere le iniziative perseguite dall'Associazione stessa;
13. eseguire le deliberazioni dell'Assemblea dei Soci;
14. adottare, in caso di accertata urgenza, deliberazioni di competenza dell'Assemblea, salvo ratifica della medesima.
Articolo 18
Il Presidente è eletto dall'Assemblea ordinaria, ha la rappresentanza e la firma legale dell'Associazione, dura in carica tre anni e può essere rieletto. In caso di assenza o impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vice -
Spetta principalmente al Presidente:
a) convocare e presiedere l'Assemblea ed il Consiglio direttivo attuandone le deliberazioni;
b) sovrintendere alla direzione del personale dipendente.
Articolo 19
Ai Revisori dei conti, se tale organo sarà previsto con specifica delibera dell'Assemblea in seduta straordinaria, spetta, nelle forme e nei limiti d'uso, il controllo sulla gestione amministrativa dell'Associazione.
Essi devono redigere la loro relazione all'assemblea relativamente ai bilanci consuntivi e preventivi predisposti dal Consiglio Direttivo.
I Revisori dei conti sono nominati dall'assemblea in numero di due e durano in carica tre anni. Essi sono rieleggibili e possono essere scelti in tutto o in parte fra persone estranee all'Associazione. L'assemblea stabilisce, all'atto della nomina, se i revisori debbano essere remunerati e contestualmente, l'ammontare della remunerazione.
Articolo 20
L'esercizio sociale corrisponde all'anno solare e si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Sarà obbligo del Consiglio Direttivo predisporre il bilancio annuale o rendiconto. E' fatto divieto di distribuire, anche indirettamente, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserva o capitale, eccetto che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.
I bilanci sociali sono consultabili da chiunque ne abbia specifico interesse e ne faccia motivata istanza. Le copie richieste sono realizzate dall'Associazione a spese del richiedente.
Articolo 21
Il patrimonio dell'Associazione è costituito:
dalle quote associative;
da eventuali contributi o liberalità che pervenissero all'Associazione per un miglior conseguimento degli scopi sociali.
Articolo 22
Nel caso di suo scioglimento per qualunque causa, l'Associazione, esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili e estinte le obbligazioni in essere, il patrimonio residuo deve essere devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo previsto dalla legge e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Articolo 23
Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente statuto, controllo di eventuali marchi di qualit 4à adottati dall'associazione, potranno essere eventualmente disposti con regolamenti interni redatti dal Consiglio Direttivo ed approvati dall'Assemblea.
Articolo 24
Fanno parte del presente Statuto l'appendice allegata che comprende:
il disciplinare di produzione della Toma di Lanzo;
il regolamento d'uso applicativo per ottenere il marchio.
Articolo 25
Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa rinvio alle norme di legge ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.
7 maggio 2013